
Possono usufruire della detrazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone,
società di capitali);
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
- i titolari di un diritto reale sull’immobile;
- i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
- gli inquilini;
- chi detiene l’immobile in comodato
In ogni caso, dal 2010 la rateizzazione dovrà essere ripartita in 10 anni.
Le spese devono essere pagate entro il 31 dicembre 2011.
E' necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche, ad esempio:
- essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell'intervento, per quanto concerne tutti gli interventi agevolabili, ad eccezione della installazione dei pannelli solari;
- nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell'unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità;
- nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all'incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione.
Restano quindi esclusi gli interventi relativi ai lavori di ampliamento. Nel caso di edifici di nuova costruzione, non sono agevolabili le spese per interventi di riqualificazione energetica in quanto già soggetti a prescrizioni minime in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia.
SPESE DETRAIBILI
Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione comprendono i costi per:
- fornitura materiali i lavori edili (demolizione e posa in opera dei materiali e opere murarie);
- le prestazioni professionali (per la realizzazione degli interventi e per le certificazioni).
Per usufruire della detrazione è necessario acquisire:
ASSEVERAZIONE: è redatta da un tecnico abilitato e consente di dimostrare che l'intervento è conforme ai requisiti tecnici richiesti. Se riguarda gli interventi di sostituzione di finestre e infissi, e nel caso di caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW, può essere sostituito da una certificazione del produttore.
ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE O QUALIFICAZIONE ENERGETICA: viene prodotto successivamente all'esecuzione degli interventi. Non è necessario per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l'installazione di pannelli solari.
SCHEDA INFORMATIVA DEGLI INTERVENTI: deve contenere i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, quelli dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito, il risparmio di energia che ne è conseguito, il costo, specificando l'importo per le spese professionali, e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.
L'attestato e la scheda informativa devono essere trasmessi in via telematica all'Enea entro
novanta giorni dalla fine dei lavori.
I pagamenti devono essere fatti tramite bonifico bancario o postale
(anche online). Non occorre inviare la comunicazione di inizio lavori al centro operativo di Pescara, necessario invece per le ristrutturazioni edilizie.
E' necessario comunicare all'agenzia delle entrate se i lavori continuano
oltre il periodo d'imposta.
DOCUMENTI DA CONSERVARE
Occorre conservare insieme alla dichiarazione dei redditi:
- Certificato di asseverazione;
- Ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale all'Enea;
- Fatture comprovanti le spese sostenute con indicazione separata del costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell'intervento;
- Ricevuta del bonifico;
Se gli interventi sono stati effettuati su parti comuni di edifici deve essere conservata la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese.
Informazioni più dettagliate:
"Le agevolazioni fiscali per il risparmio
energetico" (Agenzia delle Entrate)
Vademecum per l'uso: Pannelli Solari (Enea)


