DETRAZIONE 65% PER PANNELLI SOLARI TERMICI

La Legge di Stabilità 2017, ha riconfermato per un altro anno le agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica apportando importanti novità.

L'Ecobonus del 65% è un'agevolazione fiscale prevista per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica nella propria casa, sugli edifici condominiali o sugli uffici, negozi, capannoni. Tale agevolazione, consiste in una detrazione dall’Irpef se la spesa è effettuata dal contribuente privato o dall’Ires se impresa o società, che lo Stato riconosce quando vengono eseguiti lavori per aumentare l'efficienza energetica di edifici esistenti.

Sono pertanto detraibili e quindi agevolabili le spese sostenute per ridurre il fabbisogno energetico per il riscaldamento, per la sostituzione di finestre e infissi o coibentazioni, oltre che l’installazione di pannelli solari e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

La detrazione Irpef spettante per questo tipo di interventi è stata confermata dalla Legge di Stabilità fino al 31 dicembre 2017 al 65% mantenendo fissi i limiti di spesa evidenziati di seguito.

A chi spetta detrazione fiscale al 65%?

La detrazione del 65% spetta a tutti i contribuenti privati (residenti e non residenti) e contribuenti titolari di impresa quindi con Partita IVA, che possiedono a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di interventi di risparmio energetico. Sono pertanto ammesse all'Ecobonus le spese per l'aumento dell'efficienza energetica degli edifici sostenute entro il 31 dicembre 2017 da:

- Persone fisiche: titolari di un diritto reale sull’immobile, condomini in merito agli interventi sulle parti comuni condominiali,  gli inquilini che hanno in comodato d'uso l’immobile.
- Titolari di partita IVA esercenti arti e professioni
- Contribuenti con redditi d’impresa: quindi persone fisiche, società di persone, società di capitali spetta detrazione Ecobonus sull'IRES
- Associazioni tra professionisti
- Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale

L'Ecobonus per le spese di risparmio energetico può essere fruito anche dai familiari conviventi del soggetto che detiene o possiede l'immobile oggetto dell'agevolazione.
Quindi il coniuge, figli e parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, possono sostenere le spese per la realizzazione dei lavori e fruire dell'agevolazione fiscale.

Riguardo invece gli interventi che rientrano nell'Ecobonus effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione, la spesa non è riconosciuta se sostenuta da familiari anche se conviventi.

Interventi ammessi all'agevolazione

- Interventi di riqualificazione energetica a patto che si realizzi una diminuzione del fabbisogno energetico annuo rispetto ai valori indicati nell’allegato A del D.M. 11/03/2008 per gli interventi iniziati nel 2008 e anni successivi. Per questo tipo di intervento, la detrazione 65% spetta fino ad una spesa di 100 mila euro.

- Interventi su edifici esistenti concernenti coperture e pavimenti, finestre e infissi, a patto che si realizzi una diminuzione o pari valori indicati dall’Allegato B, punto 2, del DM 11/3/2008 e DM 26/1/2010. La detrazione Ecobonus spetta fino ad un tetto massimo di spesa di 60.000 euro.

- Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sia per uso domestico che industriale e sia per l’acquisto di impianti termodinamici per la produzione di acqua calda o riscaldamento. Tetto spesa massima è pari a 60 mila euro.

- Sostituzione impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia quindi anche per l'acquisto di pompe di calore ad alta efficienza e impianti a basso assorbimento di energia, e sostituzione dei vecchi scaldabagni con scaldacqua a pompa di calore. La detrazione 65% spetta entro un massimo di spesa di 30 mila euro.

Sono ammesse inoltre le spese necessarie per eseguire gli interventi di risparmio energetico come ad esempio i costi per l'installazione dei pannelli solari, opere murarie, eventuali lavori di deviazione e allacciamenti, smontaggio e prestazioni professionali per la redazione della certificazione energetica indispensabile per far fruire al contribuente la detrazione spettante.

La detrazione spettante è una detrazione di imposta lorda sull'IRPEF in caso di contribuenti privati e sull'IRES in caso di società.

Quali documenti servono?

Una volta completati i lavori per la riqualificazione energetica, il contribuente per fruire dell'agevolazione fiscale e quindi ufficializzare la detrazione Irpef o Ires deve presentare una specifica documentazione, ovvero:

- l'asseverazione che attesta che l'intervento possiede i requisiti tecnici richiesti dalla normativa per usufruire delle detrazioni. Tale asseverazione deve essere rilasciata da un tecnico abilitato, vale a dire da un soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti, iscritto all’Ordine degli ingegneri o degli architetti ovvero al Collegio dei geometri o dei periti industriali nonché, secondo quanto affermato nella Circolare n. 36/E, dei dottori agronomi, dottori forestali o periti agrari. Questo il contenuto di una comunicazione di asseverazione;
- l'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio. Tale attestato, prodotto successivamente all’esecuzione degli interventi, deve essere predisposto in conformità allo schema riportato nell'allegato A ed asseverato da un tecnico abilitato. L’attestato di certificazione energetica non è più richiesto per l’installazione di pannelli solari e per la sostituzione di finestre;
- la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E o nell'allegato F, se l'intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l’installazione di pannelli solari.

La Certificazione energetica e la scheda informativa devono essere spedite entrambe all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori esclusivamente per via telematica.

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione fiscale, occorre che i pagamenti delle spese di intervento di riqualificazione energetica da portare in detrazione, siano effettuati esclusivamente nelle seguenti modalità:

- Pagamenti per i privati: bonifico bancario o postale.
- Per le imprese non sussiste obbligo di pagamento con specifici sistemi.

Per informazioni relative alla causale del bonifico si consiglia di fare riferimento alle guide dell'Agenzia delle Entrate

Quali sono i documenti da conservare?

- Asseverazione del tecnico abilitato.
- Dimostrazione dell'avvenuta trasmissione della documentazione trasmessa all'ENEA + copia inviata.
- Fatture, ricevute fiscali delle spese effettuate relative all'Ecobonus.
- Ricevuta dei bonifici effettuati, fatta eccezione per le imprese.
- Per interventi sulle parti comuni condominiali: copia delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese.
- Per gli interventi effettuati dall'affittuario-usufruttuario: dichiarazione di consenso all'intervento da parte del proprietario.
- Documentazione che attesti l’esistenza dell’edificio oggetto della detrazione Ecobonus quindi vanno bene iscrizione al catasto dell'immobile o richiesta di accatastamento, oppure, copia F24 IMU eventualmente dovuta.

Meglio la detrazione fiscale del 65% o il conto termico?

Il Conto Termico non può, in nessun caso, superare il 65% delle spese sostenute e l'importo risultante dalle formule del Gse potrebbe essere anche inferiore. Dal punto di vista economico pertanto non c'è molta differenza.    
La differenza principale tra queste due forme di incentivo dedicate ai pannelli solari termici, consiste nella lunghezza del periodo di recupero. Bisogna ricordare che la detrazione fiscale viene recuperata in 10 anni e non richiede particolari adempimenti. Il conto termico prevede 1, 2 o 5 pagamenti annuali.
Il contributo è erogato in 2 anni per impianti solari con superficie inferiore a 50 mq e in 5 anni per impianti fino a 2.500 mq. Per importi fino a 5.000 € si può ottenere l'incentivo in un'unica rata.
L'iter per richiedere il contributo del conto termico è più complesso e spesso richiede l'intervento di un tecnico.
In alcuni casi il conto termico è una scelta obbligata, ad esempio nel caso in cui non si ha reddito o non si ha capienza perché già si fruisce di altre detrazioni o non si ha reddito a sufficienza.
Gli impianti fotovoltaici non possono beneficiare del conto termico né della detrazione fiscale del 65% per interventi di risparmio energetico.
Se sei interessato agli incentivi per impianti fotovoltaici, ti consigliamo di visitare questa pagina.

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